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La proposta di Legge Regionale sulla tutela e valorizzazione della musica pugliese di tradizione presentata dal consigliere Sergio Blasi (ex sindaco di Melpignano e padre nobile della Notte della Taranta), a partire da un testo preparato dal sottoscritto con il contributo di molti operatori del settore è stata approvata, all'unanimità, dal Consiglio Regionale il 16 ottobre 2012. La Puglia è la prima regione a dotarsi di uno strumento di tutela e di sostegno di un settore così importante, dal punto di vista culturale ma anche, com'è noto dal punto di vista della promozione territoriale. Di seguito alcuni commenti (mio, di Sergio Blasi e di Sergio Torsello) e il testo definitivo della legge.
Una politica pubblica per il movimento della musica popolare
La Puglia è certamente una delle regioni più attive e creative in ambito nazionale e internazionale nel campo della musica tradizionale e delle sue rielaborazioni. Negli ultimi anni, per l’azione dei gruppi di base e per il tumultuoso successo delle grandi iniziative spettacolari estive, si è creato un vero e proprio “movimento” musicale, che costituisce, per le ricadute dirette in termini di occasioni lavorative, ma anche come effetto di promozione complessiva del “brand Puglia”, un importante volano di sviluppo economico. Forse anche il “cambio di paradigma” del turismo pugliese, avvenuto negli ultimi anni, che ha visto l’esplosione dei flussi di visitatori interessati non più solo al mare ma anche al patrimonio culturale diffuso, non sarebbe stato possibile in tali dimensioni senza la spinta “reticolare” di questo movimento, che attraverso le centinaia di concerti, i corsi di ballo, gli eventi culturali che si svolgono in continuazione in tantissimi centri grandi e piccoli d’Italia e d’Europa, svolge un efficacissimo, capillare, instancabile e gratuito lavoro di promozione e marketing territoriale.
A fronte di questa straordinaria ricchezza e vivacità, da parte delle istituzioni non è stata ancora messa in campo una politica organica e coerente di sostegno al movimento musicale (nonostante gli indiscutibili passi in avanti fatti in questi anni, a partire dalle risorse molto più ingenti destinate dall’ente regione a diverse iniziative di settore), che ne riconosca le peculiarità - che sono solo in parte riconducibili alle altre forme di spettacolo dal vivo - e che contempli interventi sistematici anche nei campi della ricerca, della didattica musicale, della costruzione degli strumenti tradizionali, delle pubblicazioni specializzate, del sostegno agli artisti e alla produzione discografica, degli archivi e delle biblioteche a tema e così via. Con la dovuta attenzione al problema più urgente, quello della creazione di strutture diffuse per la conservazione e la fruizione della “memoria sonora” della Puglia, a partire dal grande patrimonio costituito dalle “registrazioni sul campo”, effettuate nei decenni scorsi da importanti ricercatori (tra i più noti Alan Lomax, Diego Carpitella, Roberto Leydi) interpellando direttamente gli “esecutori tradizionali”, che costituiscono una documentazione fondamentale sulle forme reali della musica di tradizione orale del nostro territorio, la cui conoscenza approfondita è imprescindibile per ogni operazione artistica che non sia solo banale “mercificazione” o un effimero seguire le mode del momento.
Questa attesissima Legge regionale - che ho scritto prendendo spunto da analoghe esperienze di altre regioni, e che deriva da una ampia discussione fra alcuni operatori del settore (partita nell’ormai lontano febbraio 2004 da un convegno organizzato ad Alessano dalla Web-Community www.pizzicata.it e conclusasi con i tre dibattiti pubblici organizzati negli scorsi mesi a Bari il 19 novembre, a Lecce il 23 dicembre e di Carpino il 7 gennaio) - ha proprio l’obiettivo di completare il complesso delle politiche pubbliche in opera nella nostra regione, che finora si sono concentrate soprattutto nella costruzione di grandi eventi spettacolari, prevedendo in particolare misure di sostegno al mondo degli operatori di base, che si occupano attivamente della tutela e della valorizzazione delle musiche e delle danze “di tradizione orale” (musicisti, danzatori, costruttori di strumenti tradizionali, ricercatori, insegnanti, editori specializzati ecc), riprendendo in questo lo spirito profondo della Convenzione Unesco sul “patrimonio immateriale”.
Si intende in questo modo avviare una politiche mirante a dotare la Puglia, anche in questo settore così importante e strategico, di strumenti operativi all’altezza delle pulsioni culturali, artistiche e creative che la attraversano e che sempre di più la caratterizzano come una straordinaria “isola sonante”.
Testo della legge
Interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale
Art. 1 (Oggetto della legge)
1. La Regione Puglia, in attuazione della convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, tutela e valorizza la memoria culturale delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale storicamente originatesi o attestatesi nei suoi territori, e contribuisce allo sviluppo della pratica musicale promuovendo iniziative e facilitandone l’esercizio al fine di garantire la più ampia diffusione nell’ambito delle comunità locali.
Art. 2 (Programma pluriennale di intervento)
1. Al fine di coordinare in un quadro programmatico organico gli interventi regionali nel settore, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva il programma triennale integrato di intervento nel settore della musica popolare e indica le risorse finanziarie da stanziare nei bilanci annuali di previsione in apposito capitolo di spesa.
Art. 3 (Albo regionale)
1. La Regione provvede ad istituire un settore dell’Albo Regionale previsto dall’art. 8 della Legge regionale n. 6/2004 a cui possono iscriversi i soggetti, costituiti in qualsiasi forma giuridica e senza scopo di lucro, che svolgono attività di musica e di danza popolare.
2. I requisiti e le procedure di iscrizione e di aggiornamento del predetto settore dell’Albo Regionale saranno definiti da apposita integrazione al Regolamento regionale n. 11/2007 e successive modifiche.
Art. 4 (Contributi a favore di gruppi, associazioni e fondazioni)
1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all’articolo 2, concede annualmente, in base alle risorse disponibili, contributi in favore dei gruppi, delle associazioni iscritti all’albo regionale di cui all’articolo 3 e delle fondazioni:
a) per l’acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature musicali fisse e mobili, nella misura massima del 20% della spesa ritenuta ammissibile;
b) per lo svolgimento di attività culturali e di spettacolo fuori dai confini regionali, nella misura massima del 20% della spesa ritenuta ammissibile;
c) per la realizzazione di percorsi di formazione e approfondimento della conoscenza delle pratiche musicali e coreutiche tradizionali, con particolare attenzione al coinvolgimento degli anziani depositari dei saperi tradizionali, nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile;
d) per la realizzazione di cd e dvd contenenti produzioni musicali originali dei gruppi, nella misura massima del 20% della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 5 (Contributi a favore di Enti Locali)
1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all’articolo 2, concede annualmente, in base alle risorse disponibili, contributi in favore degli Enti Locali singoli o associati:
a) per la realizzazione di archivi e biblioteche multimediali specializzati, anche a partire da percorsi di ricerca sul campo, in coordinamento e connessione con il Sistema archivistico regionale e il Sistema bibliotecario regionale, nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile;
b) per la realizzazione di festival, raduni e analoghe iniziative di spettacolo nel campo delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale, anche in collaborazioni con i soggetti associazionistici e privati operanti nel settore, nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 6 (Contributi a favore dell’editoria specializzata)
1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all’art. 3, concede annualmente, in base alle risorse disponibili, contributi in favore di case editrici ed etichette discografiche per la pubblicazione di studi e ricerche nel campo delle tradizioni musicali e coreutiche della Puglia, con particolare attenzione alle opere multimediali che consentono l’ascolto diretto di registrazioni di interesse storico e risultato di ricerche di carattere antropologico, etnomusicologico ed etnocoreologico.
Art. 7 (Adempimenti dei soggetti richiedenti i contributi)
1. Entro il 30 novembre dell’anno precedente quello cui si riferisce l’attività i soggetti iscritti all’Albo regionale di cui al precedente art. 3 devono presentare al Servizio regionale competente apposita domanda scritta, a mezzo raccomandata con AR, dalla quale risulti:
a) l’esatta denominazione ed i dati fiscali del soggetto istante, la sede legale e organizzativa e il legale rappresentante;
b) il programma di attività dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda ed eventualmente quelli di valenza pluriennale;
c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito nel precedente art. 4 al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi;
2. Entro il 30 novembre dell’anno precedente quello cui si riferisce l’attività gli Enti Locali singoli o associati devono presentare al servizio regionale competente apposita domanda scritta, a mezzo raccomandata con AR, dalla quale risulti:
a) l’esatta denominazione ed i dati fiscali dell’Ente, la sede legale e il legale rappresentante;
b) il progetto che si intende realizzare nell’anno successivo a quello di presentazione della domanda;
c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito nel precedente art. 5 al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi;
3. Entro il 30 novembre dell’anno precedente quello cui si riferisce l’attività le case editrici e le etichette discografiche devono presentare al servizio regionale competente apposita domanda scritta, a mezzo raccomanda con AR, dalla quale risulti:
a) l’esatta denominazione ed i dati fiscali del soggetto istante, la sede legale e il legale rappresentante;
b) il progetto che si intende realizzare nell’anno successivo a quello di presentazione della domanda;
c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito nel precedente art. 6 al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi.
4. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma precedente fa fede la data del timbro postale di spedizione.
5. Ciascun soggetto potrà presentare una sola domanda a valere sulla presente legge.
Art. 8 (Adempimenti della Regione)
1. Entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta regionale approva il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che abbiano presentato regolare domanda con la richiesta documentazione di cui al precedente art 7, in base alle risorse disponibili.
2. La Regione, attraverso i propri Uffici o delegando tale incarico ai Comuni, può svolgere la funzione amministrativa di controllo e la vigilanza sull’attuazione dei piani e dei programmi.
Art. 9
1. I soggetti iscritti all’albo dello spettacolo a norma della L.r. n. 6 del 2004, nonché i soggetti pubblici e privati che fruiscono di finanziamenti a qualsiasi titolo erogati in attuazione della legge regionale n. 6 del 2004, anche a valere su fondi statali e comunitari, non possono fruire dei benefici di cui alla presente legge.
Art. 10 (Vincolo di destinazione dei contributi)
1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati per le finalità di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 e non possono essere utilizzati per altre finalità.
2. I soggetti beneficiari, entro il 10 giugno dell’anno successivo, devono presentare il rendiconto consuntivo dell’attività finanziata, dal quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno della stessa attività.
Art. 11 (Finanziamento degli interventi)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con l’istituzione nel bilancio regionale autonomo dell’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB 4.1.1., dei seguenti capitoli di spesa:
• capitolo denominato “Contributi in favore di gruppi, associazioni e fondazioni per interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale. Art. 4 ______ l.r. n. ______2012.”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 15.000;
• capitolo denominato “Contributi in favore di enti locali per interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale. Art. 5 _______l.r. n. _______2012.”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 20.000;
• capitolo denominato “Contributi in favore dell’editoria specializzata per interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale. Art. 6 ______ l.r. n. ______ 2012.”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 15.000;
con prelevamento della somma complessiva di euro 50.000 dal capitolo 1110070, UPB 6.2.1., denominato “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio annuali e pluriennali.
Relazione
La presente proposta di legge regionale contiene disposizioni per la tutela e la valorizzazione di un elemento fondamentale del patrimonio culturale “immateriale” della Puglia, quello connesso alle musiche e alle danze tradizionali, che negli ultimi anni ha costituito anche un importante fattore di promozione, sia in Italia che all’estero, dell’immagine della Regione – unanimemente riconosciuta come la “patria elettiva” della musica tradizionale – producendo anche significative ricadute in tema di attrazione turistica.
Con questo intervento normativo, la Regione, in accordo con le disposizioni della Convenzione dell’Unesco sulla salvaguardia dei patrimoni immateriali, approvata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dal Parlamento Italiano con la legge n. 167 del 27 settembre 2007, vuole mettere in campo una serie di interventi rivolti al sostegno dell’insieme variegato di soggetti che, a vario titolo (associazioni culturali, gruppi musicali, case editrici specializzate, enti locali ecc) operano sul territorio con iniziative di salvaguardia e promozione delle musiche e delle danze tradizionali.
Particolare attenzione viene data al problema della salvaguardia della “memoria musicale”, attraverso il sostegno alla ricerca e alla pubblicazione di “documenti originali”, cioè delle registrazione delle performance degli anziani cantori, i veri depositari di saperi musicali che sono quasi del tutto attinenti alla tradizione orale, e la realizzazione di una rete di archivi multimediali dove questo straordinario patrimonio possa essere conservato e fruito dalla collettività.
Riteniamo poi molto significativi gli specifici interventi previsti a favore delle iniziative che, tramite lo strumento della musica, promuovono l’immagine della cultura pugliese in altre Regioni e Paesi. Si ritiene infatti che queste attività (concerti, iniziative culturali, corsi di danza ecc) costituiscano un efficacissimo (anche perché fortemente mirato) strumento di marketing territoriale, a favore di un turismo culturale attento ai valori del territorio.
All’interno dell’articolato legislativo, dopo la definizione dell’oggetto della legge (art. 1), per definire un quadro organico di interventi, si propone di utilizzare lo strumento del “Programma pluriennale” (art. 2), adottato dalla giunta regionale su parere della commissione consiliare competente, in cui vengono definite le linee di attività e le risorse finanziarie.
I soggetti non pubblici abilitati ad usufruire del sostegno regionale confluiscono in un apposito Albo regionale (art. 3).
Per quanto riguarda i gruppi e le associazioni operanti nel settore, sono previsti (art. 4) contributi economici per l’acquisto, il miglioramento e il completamento delle attrezzature musicali (nella misura massima del 20% della spesa), per lo svolgimento di attività fuori dai confini regionali (nella misura del 20% della spesa), per la realizzazione di percorsi di formazione e apprendimento sulle pratiche musicali tradizionali, in particolare mediante il coinvolgimento degli anziani “depositari” (nella misura del 50% della spesa) e per la realizzazione delle produzioni musicali dei gruppi su cd o dvd (nella misura del 20% della spesa).
Per quanto riguarda gli Enti Locali, sono invece previsti contributi economici (art. 5) per la realizzazione di Archivi e Biblioteche multimediali, in raccordo con le reti archivistiche e bibliotecarie regionali (nella misura del 50% della spesa) e per la realizzazione di festival e raduni (nella misura del 30% della spesa).
Inoltre, sono previsti contributi a favore dell’editoria specializzata (art. 6) per la pubblicazione di studi e ricerche, con particolare attenzione alle opere multimediali che consentono un accesso diretto alle “fonti” storiche della tradizione musicale e coreutica regionale.
Gli articoli 7 e 8 disciplinano poi le procedure con le quali i soggetti interessati possono richiedere i contributi e gli adempimenti della Regione.
Infine, l’art. 9 impone che i contributi erogati ai sensi della presente legge non possono essere utilizzati per altre finalità.
Una legge per la tradizione musicale pugliese
di Sergio Blasi
Non ho mai pensato alla musica di tradizione come a qualcosa di marginale legato
al tempo libero, utile a riempire momenti di convivialità e di festa. La musica di
tradizione, la danza, la musica popolare, le ho sempre intese come il segno
genetico di una terra, di un popolo, le radici profonde di un territorio che grazie a
questa identità, a questa specificità, è in grado di stare nella globalizzazione in
maniera più stabile, con meno insicurezze e malesseri. Non è mai stato il folklore
una cartolina da consegnare a comitive di turisti attratti dalla magia esotica di una
terra come la Puglia, ma come lo straordinario sapere di un popolo. Dunque la
tradizione non come un’ingessatura, una palla al piede, un ostacolo, non catene
strette che ti tengono legate al passato, ma un repertorio di soluzioni, un
portafoglio in grado di segnare in questo tempo confuso e intricato un modello di
sviluppo dove la sostenibilità dell’ambiente si lega alla storia e alla vicenda di un
popolo, di una terra, dei suoi beni da mettere al servizio della sua crescita, del suo
sviluppo, del suo benessere. La Puglia di oggi è stata fortemente segnata dal
ritorno del folk revival dai gruppi della riproposta che da Carpino al Salento e agli
organetti di Villa Castelli ne hanno raccontato all’Italia e al mondo la sua
fisionomia, il suo profilo, dediti all’investimento sull’innovazione, sulla ricerca,
sull’invenzione creativa. Oggi tutto questo non può essere consegnato allo spirito
volontario e all’abnegazione di colti e tenaci operatori, di musicisti appassionati,
di amministratori locali lungimiranti e preparati; le istituzioni devono saper
cogliere l’opportunità di questo scrigno prezioso, frutto del lavoro volontario e di
tante energie, sapendolo riconoscere, promuovere, valorizzare e tutelare
.La legge che ho presentato (con l’indispensabile lavoro di consulenza e scrittura
di Vincenzo Santoro e le elaborazioni teoriche ed erudite di Sergio Torsello)
punta alla tutela e alla valorizzazione di un elemento fondamentale del patrimonio
culturale e “immateriale” della Puglia, quello connesso alle musiche e alle danze
tradizionali, che negli ultimi anni ha costituito anche un importante fattore di
promozione, sia in Italia che all’estero, dell’immagine della Regione -
unanimemente riconosciuta come la “patria elettiva” della musica tradizionale -
producendo anche significative ricadute in tema di attrazione turistica.
Con questo intervento normativo, la Regione, in accordo con le disposizioni della
Convenzione dell’Unesco sulla salvaguardia dei patrimoni immateriali, approvata
a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dal Parlamento Italiano con legge n. 167 del
27 settembre 2007, vuole mettere in campo una serie di interventi rivolti al
sostegno dell’insieme variegato di soggetti che, a vario titolo (associazioni
culturali, gruppi musicali, case editrici specializzate, enti locali ecc.) operano sul
territorio con iniziative di salvaguardia e promozione delle musiche e delle danze
tradizionali.
Particolare attenzione viene data al problema della salvaguardia della “memoria
musicale”, attraverso il sostegno alla ricerca e alla pubblicazione di “documenti
originali”, cioè delle registrazioni delle performance degli anziani cantori, i veri
depositari di saperi musicali che sono quasi del tutto attinenti alla tradizione orale,
e alla realizzazione di una rete di archivi multimediali dove questo straordinario
patrimonio possa essere conservato e fruito dalla collettività.
Ritengo poi molto significativi gli specifici interventi previsti a favore delle
iniziative che, tramite lo strumento della musica, promuovono l’immagine della
cultura pugliese in altre Regioni e Paesi. Credo infatti che queste attività (concerti,
iniziative culturali, corsi di danza ecc) costituiscano un efficacissimo (anche
perché fortemente mirato) strumento di promozione territoriale, a favore di un
turismo culturale attento ai valori del territorio.
In conclusione, ritengo che il testo di legge rappresenti una straordinaria novità
per l Regione Puglia: le istituzioni, in maniera convinta e concreta, si fanno carico
di riconoscere il valore di uomini e donne che per la loro condizione sociale ed
economica non avevano trovato posto nella storia.
di Sergio Torsello
“La taranta pizzica ancora, ma il suo morso fa fare salti di gioia”. Con questa
battuta fulminante, capace di condensare in poche righe un intero universo di
senso e al tempo stesso un radicale mutamento di paradigma, l’antropologo
Marino Niola apriva nell’estate scorsa sul “Venerdì” di Repubblica una raffinata
riflessione a cinquant’anni dalla pubblicazione del libro più noto di Ernesto De
Martino, La Terra del rimorso. Questa severa monografia antropologica, a lungo
ignorata nel panorama accademico italiano, agli inizi degli anni ’90 è diventata
una potente risorsa simbolica cui si sono ispirate nuove pratiche reiventive di
tradizioni locali da tempo in disuso (come la musica e la danza), dando origine ad
uno dei fenomeni socioantropologici più interessanti tra quelli emersi sulla scena
mondiale negli ultimi quindici anni. Un movimento giovanile informale, fluido,
“interstiziale”, come lo definisce Piero Fumarola, ha individuato proprio nella
musica tradizionale una via privilegiata per un nuovo senso di appartenenza e un
ritrovato amor loci trasformando in breve il Salento in una sorta di “patria
culturale”, un esempio da imitare nel campo della valorizzazione dei patrimoni
tradizionali. La stessa Notte della Taranta, l’evento più eclatante di questo
fermento culturale, non solo nasce in questo contesto appena accennato , ma
addirittura ne costituisce il prodotto più emblematico. Non è il caso in questa sede
di ripercorrere la storia di un fenomeno sul quale esiste ormai una abbondante
letteratura (locale e accademica). Ma alcuni dati oggettivi vanno almeno
sottolineati. Tra i tanti meriti del “movimento” che sostiene il revival salentino
della pizzica uno mi sembra particolarmente importante, quello di aver aperto un
dibattito ( talvolta anche acceso ) su un tema cruciale: l’”uso pubblico della
cultura popolare”, per usare una felice espressione di Fabio Dei, ossia “l’uso della
cultura popolare all’interno di politiche territoriali di tutela e valorizzazione del
patrimonio etnografico e delle identità locali”. A distanza di anni, tuttavia, gli esiti
di quel dibattito sono ancora aperti, non si sono tradotti com’era logico attendersi
in un nuovo linguaggio e in una nuova pratica politica capace di valorizzare gli
aspetti positivi di tali processi, pensiamo su tutti alla domanda di tutela dei “beni
comuni” emersa con forza in questi anni nelle pratiche politiche adottate dal
“movimento” (la cura delle risorse naturali e del patrimonio culturale, ma
aggiungerei anche la memoria e il sapere critico come suggerisce il recente bel
“manifesto” dei beni comuni di Ugo Mattei). Molti importanti risultati sono stati
raggiunti in questi anni in termini di marketing territoriale, di ricaduta economica,
di creazione di nuovo capitale sociale, e certo non sono mancati ingenti
investimenti pubblici a favore dei grandi eventi di spettacolo come la Notte della
Taranta e, sia pur in misura minore la Focara di Novoli, la Festa di San Rocco a
Torrepaduli, il Folk Festival di Carpino sul Gargano. Ma paradossalmente la
cultura popolare sembra oggi quasi espunta dal dibattito locale. Rimane l’unanime
riconoscimento dell’importanza dei grandi attrattori turistici. Ma il ruolo del
patrimonio tradizionale, nel quadro delle politiche della cultura locali,che pure nel
corso degli anni si era guadagnato uno spazio di riconoscibilità pubblica, sembra
oggi relegato in una posizione più defilata, se non addirittura marginale. Questa
proposta di legge di tutela della musica di tradizione orale pugliese contiene
dunque molti motivi di interesse. Se da un lato colloca la Puglia al livello delle
più avanzate esperienze legislative regionali in materia di tutela dei patrimoni
immateriali, dall’altro sposta il focus dell’attenzione dalle iniziative di spettacolo
alle attività di ricerca e documentazione ponendosi di fatto come una nuova
opportunità di dialogo tra il mondo istituzionale e il multiforme universo degli
operatori di settore.
In questa nuova fase infatti alle istituzioni locali spetta un compito fondamentale
di connessione, di facilitazione e di sostegno non solo alle eccellenze emerse in
questi anni ma anche alla pluralità dei soggetti impegnati nel settore. Solo così,
forse, la fertile primavera pugliese, nella quale tanta parte ha avuto il movimento
di riscoperta della musica tradizionale salentina, non si risolverà in un’altra
bruciante occasione mancata.
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