Non si paga la Siae per la musica tradizionale

Molto spesso mi trovo a dover ribadire questo concetto, che lascia quasi sempre stupiti i miei interlocutori:

i diritti Siae non son dovuti per la musica tradizionale!!!

perché quest’ultima, non avendo per definizione un autore preciso (e “registrato”), non è “tutelata” dalla Siae.

Infatti, anche in conseguenza delle disposizioni della legge 30/97 (art. 6 comma 4), sono libere le utilizzazioni: a) dei repertori di “pubblico dominio”; b) delle musiche della tradizione popolare di autore anonimo; c) delle opere comunque non rientranti tra quelle amministrate dalla Siae. In questi casi quindi nessun compenso è dovuto per il diritto d’autore. Per repertorio di “pubblico dominio” si intende il complesso delle opere non più soggette a tutela per il decorso del termine di 70 anni p.m. autore (o del coautore per le opere scritte in collaborazione) previsto dalla Legge 633/41 e successive modifiche ed integrazioni.

Un po’ di tempo fa, per il mio lavoro all’Anci, feci una richiesta esplicita di chiarimento alla Siae nazionale, che rispose nel modo che si può vedere cliccando qui.

La Direzione Nazionale della Siae, nella sua nota di risposta, ribadisce che, in tali casi, l’organizzatore, prima della manifestazione, dovrà presentare all’Ufficio Siae competente per territorio una autocertificazione (di cliccando quipotete scaricare un un fac simile) attestante la non tutelabilità del repertorio. Tale dichiarazione dovrà essere sempre corredata da un elenco dei brani eseguiti a da documentazione analoga, in modo da consentire le opportune verifiche.

 

La questione è stata anche recepita dal nuovo Accordo Anci Siae 2016 riguardante gli spettacoli organizzato dai Comuni (all’art.8). Il testo si può scaricare qui: http://lnx.vincenzosantoro.it/2016/09/21/in-vigore-il-nuovo-accordo-anci-siae-per-gli-spettacoli-dal-vivo-organizzati-dai-comuni/

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